A cura della dott.ssa Katia Garbo

Con la  circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019, vengono regolati i dettagli operativi relativi alle agevolazioni a favore dei datori di lavoro che intendano assumere soggetti titolari del reddito di cittadinanza (Rdc).

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati. Al fine di godere dello sgravio è comunque necessario che il datore di lavoro assuma con:

  • contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • contratto di apprendistato;
  • contratto di somministrazione a tempo pieno e indeterminato.

L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro intermittente, occasionale, ai dirigenti, ai lavoratori domestici.

Il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo nel limite corrispondente al reddito di cittadinanza a cui il beneficiario ha diritto al momento dell’assunzione con un tetto massimo mensile di 780 euro, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso.

Il diritto agli incentivi di cui si tratta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni da parte del datore di lavoro:

  • realizzare un incremento occupazionale;
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume;
  • rispetto della normativa sul collocamento dei disabili.
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva – DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

L’esonero può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che abbiano provveduto a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL la disponibilità dei posti vacanti.