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Sanzioni antiriciclaggio: aumentano i controlli della Guardia di Finanza

A cura del dott. Nicola Lorenzini

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, esegue i controlli sull’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio dei soggetti obbligati tra i quali professionisti non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l’intervento a supporto dell’esercizio delle funzioni di propria competenza.

Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sugli istituti di credito e professionisti soggetti ex art 3 della norma. 

E ulteriormente:

  1. istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
  2. punti di contatto centrale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii);
  3. società fiduciarie e intermediari di cui all’albo previsto dall’articolo 106 TUB;
  4. soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell’articolo 111 TUB e i confidi e gli altri    
  1. soggetti di cui all’articolo 112 TUB;
  1. succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
  2. intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP,   

    che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP;

  1. revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
  2. soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

La Guardia di Finanza effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;

Negli ultimi mesi,  dalla stampa si apprende come la Guardia di Finanza, abbia aumentato in modo esponenziale la soglia d’attenzione (già alta) per quanto concerne il pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

Le cronache e l’esperienza quotidiana riportano come ultimamente, due commercialisti e un consulente del lavoro sono stati pesantemente sanzionati dalle Fiamme Gialle, con una pena pecuniaria complessiva particolarmente onerosa: €.80.000,00.

Le motivazioni per le quali i tre professionisti hanno subito sanzioni antiriciclaggio così elevate, fa ben comprendere come commercialisti e consulenti del lavoro debbano curare e monitorare, in ogni minimo dettaglio, qualsiasi tipologia di rapporto venga instaurata con i propri clienti, effettuando in modo particolare tutte le necessarie opportune verifiche. 

Il processo verbale di contestazione redatto dalle Fiamme Gialle, infatti, ha imputato loro la colpa di non aver adempiuto a quanto previsto dagli artt. 56,57 e 58 presenti nel d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che sanzionano i precetti fondamentali previsti dalla normativa antiriciclaggio italiana.

Le inadempienze in materia di antiriciclaggio possono arrivare fino ad € 300.000,00

Scendendo maggiormente nel dettaglio, gli artt. 56 e 57 disciplinano gli obblighi di adeguata verifica e conservazione ai quali devono attenersi i professionisti, onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni antiriciclaggio. 

Il d.lgs. 231/2007 ne prevede due distinte: base, che implica una sanzione pecuniaria fissa pari a €.2.000,00; qualificata, il cui importo varia da €. 2.500,00 a €.50.000,00. 

L’entità della sanzione è nella differenza tra le due ed è commisurata alle modalità e al protrarsi del mancato rispetto della normativa vigente, che può essere definito “grave”, “plurimo” o “sistematico”.

I termini di prescrizione, tuttavia, sono differenti: l’art. 56 (obblighi di adeguata verifica) prevede che la prescrizione sia invocabile dopo cinque anni dall’accadimento, ai sensi della L.689/81, mentre per quanto concerne le fattispecie di rilievi previsti dall’art 57 (Obblighi di conservazione) i termini di prescrizione sono ben più lunghi ossia dieci anni, come previsto dal d.lgs.231/2007, che è norma specifica. 

Certamente più rilevanti, invece, sono le ricadute qualora si presuma che il professionista abbia violato l’art.58 (operazioni sospette) che prevede sanzioni antiriciclaggio ben più pesanti dal punto di vista economico; infatti, se la sanzione antiriciclaggio minima è pari ad €. 3.000,00, le violazioni qualificate variano da un minimo di €. 30.000,00 fino ad €. 300.000,00. 

Va da sé, di conseguenza, che il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 58, ovvero la mancata segnalazione di operazioni sospette, potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa per il professionista, mettendo a repentaglio, in talune circostanze, anche le fondamenta economiche della propria attività o, in talune circostanze, quelle personali.

Sanzioni antiriciclaggio: il ruolo fondamentale del consulente difensore

La valutazione della sanzione da parte del Mef ha piena validità, nonostante possa apparire ingiusta, infatti, qualora in decreto dirigenziale che la irroga non venisse impugnato dal soggetto sanzionato avanti al Tribunale della capitale entro 30 giorni dalla notifica, l’ingiunzione di pagamento assumerebbe carattere definitivo condannando il professionista al pagamento.

Con un ricorso puntuale e dettagliato, qualora ne sussistessero le motivazioni, il Giudice adito potrebbe ridurre la sanzione irrogata dal Ministero o, come già accaduto in alcuni casi, addirittura annullarla. 

Sarà l’autorità giudiziaria a confermare, eventualmente, le sanzioni antiriciclaggio imposte dal MEF. Ma in più di un caso, la somma pecuniaria è stata ridotta o annullata, dando modo al professionista di poter dimostrare come l’inadempienza compiuta fosse lieve o anche inesistente.

Fondamentale è quindi rapidamente presentare delle memorie difensive che facciano rilevare la correttezza delle proprie ragioni.

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LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 1.1.2023

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Finanziaria 2023), all’art. 1 c. da 107 a 109 ha ridefinito la possibilità di rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti da parte di persone fisiche non in regime d’impresa, da società semplici, da associazioni professionali o da enti non commerciali.

La rideterminazione del costo di acquisto riguarda i seguenti beni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o enfiteusi al 1.1.2023:

  • Terreni agricoli o edificabili;
  • Partecipazioni qualificate o non qualificate relative sia a società quotate in mercati regolamentati che non.

L’applicazione della rivalutazione è subordinata al versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota prevista del 16% e alla redazione di una perizia di stima asseverata, entro il 15.11.2023.

  1. Rivalutazione dei terreni

Per quanto riguarda la rivalutazione dei terreni, si preme evidenziare le seguenti particolarità:

  • Il nuovo costo viene utilizzato per il calcolo della plusvalenza secondo l’art. 67 del TUIR;
  • E’ possibile effettuare l’asseveramento della perizia di stima in un momento successivo alla cessione del terreno. Tale previsione è applicabile solamente se la redazione della perizia sia avvenuta anteriormente all’atto di cessione, in quanto il nuovo valore deve risultare nell’atto di trasferimento;
  • Rilevanza della rivalutazione per i terreni successivamente oggetto di esproprio;
  • Utilizzabilità del valore a fini delle imposte di registro e catastali;
  • Facoltà, in caso di più comproprietari, di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva solo per la quota di spettanza ma dopo avere provveduto alla relazione di stima per tutta l’area.

E’ prevista inoltre la possibilità di rivalutare un terreno già oggetto di rivalutazione negli anni precedenti. Il contribuente avrà diritto di scomputare l’imposta già versata dal calcolo della nuova rivalutazione, ovvero chiedere a rimborso quella già versata.

  1. Rivalutazione delle partecipazioni

Come brevemente evidenziato prima, la rivalutazione della partecipazione è applicabile sia in caso di partecipazione qualificata che non qualificata. 

Inoltre viene prevista la possibilità di:

  • Utilizzare il nuovo valore della partecipazione ai fini del calcolo della plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Al contrario, la minusvalenza non avrà rilevanza fiscale;
  • Effettuare una rivalutazione parziale solamente su una quota della partecipazione posseduta;
  • Effettuare una nuova rivalutazione sull’intera partecipazione posseduta, già oggetto di rivalutazione in passato. In tal caso il contribuente potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata o chiederne il rimborso.

Una novità importante introdotta con la Finanziaria 2023 è l’estensione del campo di applicazione della rivalutazione alle partecipazioni relative a società quotate in mercati regolamentati. Inoltre è stato previsto che, a differenza delle partecipazioni non quotate, non è necessario redigere una perizia asseverata di stima in quanto, in luogo del costo rivalutato, per il calcolo dell’imposta da versare verrà utilizzato il valore medio dei prezzi rilevati nel mercato con riferimento al mese di dicembre 2022.

  1. La perizia giurata di stima 

La perizia di stima, che deve essere giurata e depositata presso un Tribunale, giudice di pace o un notaio deve essere effettuata:

  • Per i terreni da parte di un ingegnere, dottore agronomo, agrotecnico, geometra, architetto, perito agrario, industriale edile o da un perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34;
  • Per le partecipazioni da parte di un dottore commercialista, revisore legale dei conti o da un perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.
  1. Il versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta dovuta va versata tramite modello F24 in una delle seguenti modalità:

  • In un unico versamento da effettuare entro il 15.11.2023;
  • In 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15.11.2023. Sulla seconda e terza rata verranno applicati gli interessi del 3%.

I codici tributi da utilizzare sono 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni e 8056 per la rivalutazione dei terreni.

  1. Compilazione del MOD. Redditi

La rivalutazione del terreno / partecipazione dovrà essere indicata nei quadri RM e RT mod. UNICO/2024. Tuttavia l’omessa indicazione non pregiudicherà gli effetti della rivalutazione ma consisterà in una mera violazione formale con sanzione applicabile da 250 € a 2.000 € ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

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Sperando che questa breve panoramica sia stata di tuo interesse, ti ricordiamo che potrai trovare sul nostro sito internet i precedenti post sul mondo della fiscalità, e ogni caso, potrai contattarci senza impegno, al nostro recapito studio@primeadvisory.eu

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IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA (D. LGS 14/2019), GLI EFFETTI DEL DL 118/2021 (COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI), entrata in vigore 16 maggio 2022

A cura del dott. Paolo Strangio

I NUOVI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Il comma 2 dell’art. 2086 del c.c. vigente dal 16 marzo 2019 prescrive per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. 

Mediante l’art.3 del Codice della Crisi viene introdotta una norma rubricata “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” che puntualizza cosa ogni imprenditore deve fare per rispettare il disposto dell’art. 2086 c.c. ovvero semplicemente per adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le misure necessarie a farvi fronte.

Le misure per gli imprenditori individuali e gli assetti ex art. 2086 c.c. devono consentire di:

  1. Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta del debitore;
  2. Verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi  e i segnali di allarme indentificati dal successivo comma 4;
  3. Ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per l’avvio della Composizione negoziata della Crisi.

Al centro dell’assetto organizzativo resta sempre la programmazione e misurazione della tesoreria, che adesso dovrà essere di almeno 12 mesi.

GLI INDICATORI DELLA CRISI DA MONITORARE

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del codice della Crisi, le imprese saranno considerate automaticamente in crisi se:

  • I flussi di cassa non sono sufficienti a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi;
  • Presentano debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • Ritardo verso l’Inps di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a 
  • 1) per le imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  • 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  • Ritardo verso l’Inail da oltre 90 giorni e sempre se il debito non versato sia superiore a 5.000;
  • Ritardo verso l’Agenzia delle Entrate per iva scaduta e non versata, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dovranno essere superiori a 5.000. 
  • I crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, gestiti dall’Agenzia delle Riscossione, saranno rilevanti se superiori, 
  • per le imprese individuali  all’importo di euro 100.000;
  • per le società di persone all’importo di euro 200.000; 
  • per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Tutti i debiti dovranno riguardare i periodi successivi al 2022.

Cosa succede se l’impresa è fuori parametri ? 

Saranno i controllori, sindaci e revisori a presentare invito perentorio all’imprenditore per attivare la composizione negoziata della crisi di impresa (Cnc) e dall’altra provvederanno i creditori pubblici qualificati, i quali segnaleranno quale invito all’imprenditore l’esigenza di presentare l’istanza di Composizione negoziata.

L’APPROCCIO PROPOSTO

L’imprenditore può e deve essere assistito nella fase prodromica di impostazione degli assetti organizzativi ed a fortiori a fronte di una situazione di allerta.

Lo Studio può ed ha le competenze, avvalendosi di professionisti, per affiancare l’impresa nelle scelte più opportune.  

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Legge di bilancio 2021. Novità fiscali in materia di assunzioni

La legge numero 178 del 30 dicembre 2020 prevede diverse novità fiscali legate al Fisco, alla famiglia e ai lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda le assunzioni, sono state previsti sgravi fiscali per gli under 35 e per l’assunzione di personale femminile.

Bonus assunzioni under 35

Per le imprese intente ad assumere giovani con un’età inferiore ai 35 anni, la nuova legge di bilancio ha inserito la possibilità di beneficiare della decontribuzione pari al 100% per un periodo di 3 anni, fino ad un massimo di 6.000 euro annui, qualora venga predisposto un contratto a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022. Lo sgravo fiscale viene riconosciuto anche a fronte di una trasformazione di un contratto a tempo determinato già esistente, in contratto indeterminato.

Bonus assunzioni donne

Le imprese che assumono donne a tempo indeterminato nel 2021 e 2020, aumentando il numero delle quote rosa presenti in azienda, vengono esonerate dalle contribuzioni in misura del 100%, sempre fino ad un massimo di 6.000 euro annui. Inoltre, la decontribuzione può arrivare da 12 ai 18 mesi se il contratto viene trasformato in tempo indeterminato.

Si tratta dell’assunzione di:

  • donne over 50 che siano disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali oppure donne assunte per una professione o in un settore con una forte disparità occupazionale di genere
  • donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, residenti ovunque.

Viene, inoltre, riconosciuto, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle lavoratrici assunte e vittime di violenza di genere alle cooperative sociali.

Madri lavoratrici e paternità

Un fondo di 50 milioni di euro è stato istituito per le famiglie, in modo da favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici, a seguito della maternità. Per i papà, il congedo di paternità per il 2021 è stato aumentato da 7 a 10 giorni.

Contratti. Rinnovi e licenziamenti

Restano ancora bloccati i licenziamenti per qualsiasi motivo, fino al 31 marzo 2021. Questo divieto non è valido se si tratta della cessazione definitiva dell’attività, in caso di fallimento oppure se viene stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali per la risoluzione del rapporto di lavoro.

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Cina: Politiche fiscali preferenziali per le persone fisiche straniere in materia di tassazione sui redditi

L’articolo 4 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, includendo i rappresentanti diplomatici, funzionari consolari  e altro personale delle varie ambasciate presenti sul territorio cinese, stabilisce l’esenzione della tassazione sul reddito percepito da quest’ultimi anche in conformità alle convenzioni e accordi internazionali.

In base alla “Nota dell’Amministrazione statale della tassazione sugli obblighi fiscali delle persone senza domicilio in Cina”, come indicato dalla legge (1994) n. 148,  si dispone che gli stranieri non domiciliati in Cina che hanno lavorato in modo continuativo o cumulativo per non più di 90 giorni o hanno vissuto in Cina per non più di 183 giorni, sono esenti dal deposito e dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con la condizione che i salari e i stipendi siano pagati da un datore di lavoro situato al di fuori della Cina.

Inoltre, gli stranieri che non hanno un domicilio in Cina ma hanno lavorato in modo continuativo o cumulativo in Cina per più di 90 giorni o hanno vissuto in Cina in modo continuativo o cumulativo per più di 183 giorni ma non superiore alla durata di un anno, e lavoran al di fuori dalla Cina i redditi derivanti da stipendi e stipendi ottenuti durante il periodo non saranno soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui salari percepiti durante il periodo di lavoro a, ad eccezione di coloro che prestano servizio come amministratori e dirigenti di imprese cinesi (altre normative).

Di seguito, si descrivono specificamente le tipologie di soggetti stranieri a cui fanno riferimento le norme di esenzione fiscale:

1.Agevolazioni fiscali individuali sul reddito di esperti e professionisti stranieri in Cina. Per gli esperti e professionisti stranieri di economia, di cultura ed educazione che prestano il loro servizio in Cina, si implementano le “tre garanzie” gratuite – in specifico l’alloggio, l’uso dell’auto e l’assistenza medica sono esenti dalla tassazione – e solamente i salari/stipendi sono soggetti all’imposta sul reddito.

2.Agevolazioni fiscali individuali sul reddito di operatori umanitari stranieri. Tutti gli operatori umanitari stranieri inviati in Cina per fornire servizi ed aiuti che percepiscono  salari ed indennità di soggiorno distributi indifferentemente dal paese ospitante o mandante, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Tutti i lavoratori stranieri per il loro servizio in Cina percepiscono salari e stipendi che senza distinzione pagati da imprese cinesi, pagati da imprese straniere o pagati congiuntamente, sono considerati proventi provenienti dalla Cina e sono soggetti all’imposta, ad eccezione dell’esenzione fiscale prevista dalle normative di cui sopra. Solo per coloro che hanno vissuto in Cina per non più di 90 giorni, se il datore di lavoro è al di fuori del territorio cinese sono esenti da tasse; altrimenti se il datore di lavoro è sul territorio nazionale in parte sono soggetti all’imposta.

4. Per gli studenti stranieri in Cina, le indennità di soggiorno e le borse di studio ricevute non rientrano nella categoria dei salari e degli stipendi, perciò non viene riscossa alcuna imposta sul reddito.

5. Per i lavoratori stranieri che giungono in Cina – sponsorizzati dall’ente estero con salari, spese pubbliche e indennità di soggiorno tutte comprese – laddove il reddito di può essere chiaramente suddiviso, solo la parte di stipendio è soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Le persone fisiche straniere sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi da trasferimento ottenuti sotto forma di rimborso a causa di lavoro o dimissioni in Cina. Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve fornire valide prove per l’esenzione parziale fiscale.

7. I sussidi di viaggio nazionali ed esteri ottenuti da persone fisiche straniere secondo standard ragionevoli sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve fornire le spese di viaggio, le spese di alloggio (copia) o i relativi piani di organizzazione del viaggio di lavoro in conformità agli standard prescritti.

8. Le spese per le visite familiari ottenute da persone fisiche straniere sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per procedere all’esenzione è necessario che il contribuente fornisca il certificato delle spese di viaggio (copia) dei parenti in visita. La quota di visita familiare che gode di agevolazioni esentasse è limitata al costo del trasporto tra il luogo di lavoro della persona straniera in Cina e il luogo della sua famiglia (inclusa la residenza del coniuge o dei genitori). Tale agevolazione può essere richiesta non più di due volte all’anno.

9. I costi sostenuti per la formazione linguistica e per il sussidio dell’istruzione dei figli a carico di persone straniere sono esenti dall’imposta sul reddito.

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Rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

Alcune recenti sentenze della Cassazione del 2019 hanno aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso della addizionale provinciale sulla accisa dell’energia elettrica pagata nel 2010 e nel 2011.

La richiesta di rimborso dev’essere formulata nei confronti del fornitore di energia e non nei confronti dell’Erario.

Di cosa si tratta

Negli anni 2010 e 2011 le fatture dell’energia elettrica erano gravate di un tributo (chiamato addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica) che veniva pagato dai titolari di utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a kWh 200.000 mensili.

Tale tributo era illegittimo, perché contrario alla disciplina europea, in particolare perché in contrasto con la Direttiva 118 del 2008.

Proprio in quanto illegittima, l’addizionale in questione è stata abrogata a partire dal gennaio 2012.

Resta però l’addebito negli anni 2010 e 2011 di tale imposta che può essere recuperata, chiedendo il rimborso delle somme indebite versate alla società che ha fornito l’energia elettrica in quei due anni.

Occorre, però, agire in fretta, in quanto il termine di prescrizione ordinario è decennale e pertanto le prime bollette pagate quasi dieci anni fa contengono indebiti di prossima prescrizione.

Gli importi recuperabili

L’addizionale provinciale era pari a 0,93 c/€ (aliquota minima) al mese per ogni kwh consumato fino ad un massimo di 200.000 kwh al mese. Ciò significa che un’azienda che consumava 200.000 kwh o più al mese può recuperare un importo di Euro 1.860,00 al mese per le due annualità 2010 e 2011 (per un totale di Euro 44.640,00).

Nelle province in cui l’aliquota è stata innalzata fino al massimo previsto dalla legge (es. Milano, Modena. Pavia Piacenza, ecc.) l’importo biennale recuperabile è pari ad Euro 54.720,00.

Come sopra indicato, tuttavia, occorre interrompere al più presto la prescrizione decennale in quanto le somme pagate (ad esempio) nel gennaio del 2010 non sono più recuperabili in quanto sono passati più di 10 anni dal loro pagamento.

Come fare per recuperare gli importi indebitamente corrisposti

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l’azienda che intenda recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di addizionale provinciale nel 2010 e nel 2011 dovrà agire in giudizio nei confronti dell’Ente Fornitore di energia elettrica.

L’azione giudiziaria è necessaria in quanto l’Ente Fornitore non provvede al rimborso spontaneamente, perché solo in seguito ad una sentenza di condanna potrà a sua volta chiedere il rimborso all’Erario.

Per coloro che fossero interessati Prime Advisory Network ha approntato un gruppo legale specializzato per gestire questo servizio. È possibile chiedere informazioni contattandoci ai nostri riferimenti telefonici oppure alle email di studio visibili dal sito www.primeadvisory.eu.

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SRL: NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

A cura della dott.ssa Katia Garbo

ll “codice della crisi d’impresa” (Dlgs 14/2019), entrato in vigore il 16 marzo scorso, ha modificato l’art. 2477 del codice civile che disciplina la revisione ed il controllo delle SRL.

In particolare, al superamento di alcuni limiti dimensionali, si determina l’obbligo della nomina del revisore/organo di controllo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Se, invece, per tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei predetti limiti, l’obbligo di nomina verrà a decadere.

La nuova normativa in materia di nomina dell’organo di controllo è applicabile, oltre che alle società a responsabilità limitata, anche alle società cooperative cui si applicano le norme sulla s.r.l..

In base al comma 3 dell’art. 379 del DLgs. 14/2019, in sede di prima applicazione, le srl già costituite devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro il prossimo 16 dicembre (salvo proroghe), con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

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PACCHETTO FAMIGLIA NELLA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO

A cura della dott.ssa Katia Garbo

In attesa del testo ufficiale della Legge di Bilancio, vediamo quali sono le possibili misure a sostegno della famiglia annunciate per il 2020.

La manovra rinnova il bonus bebè, in 12 mensilità, per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. L’importo del bonus sarà incrementato e rimodulato su tre fasce di reddito, sempre in base all’Isee.

Per Isee fino a 7mila euro sono previsti sempre 1.920 euro all’anno.

Il Bonus bebè viene, invece, ridotto a 1.440 euro l’anno per Isee da 7mila a 40mila euro e ancora di più per Isee sopra i 40mila euro per i quali scende a 960 euro.

Il bonus aumenta del 20% se nel 2020 nasce o viene adottato un secondo figlio.

La manovra proroga le disposizioni in materia di congedo di paternità, incrementando il numero dei giorni da fruire che passano da cinque a sette.

In merito al “bonus asili nido”, che è utilizzato per pagare la retta dell’asilo nido o la baby sitter, la manovra lo rimodula sulla base di due fasce di reddito Isee. Il contributo resta invariato per le famiglie con Isee superiore a 40mila euro, mentre per quelle con Isee tra i 25mila e i 40mila euro sale a 2.500 e arriva a 3mila euro per Isee sotto i 25mila euro.

Confermato, anche per il 2020, il bonus di 800 euro erogato dall’INPS come premio nascita che spetta sia alle donne in gravidanza, superato il settimo mese, sia alle famiglie che adottano o accolgono un bambino o una bambina in affidamento.

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Compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e attività di lavoro subordinato

A cura della dott.ssa Katia Garbo

Con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l’INPS fornisce chiarimenti  in merito alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

La stessa Suprema Corte di Cassazione ha più volte espresso che “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

L’INPS ha precisato che la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
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Agevolazioni per assunzioni di beneficiari di Reddito di cittadinanza (Rdc)

A cura della dott.ssa Katia Garbo

Con la  circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019, vengono regolati i dettagli operativi relativi alle agevolazioni a favore dei datori di lavoro che intendano assumere soggetti titolari del reddito di cittadinanza (Rdc).

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati. Al fine di godere dello sgravio è comunque necessario che il datore di lavoro assuma con:

  • contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • contratto di apprendistato;
  • contratto di somministrazione a tempo pieno e indeterminato.

L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro intermittente, occasionale, ai dirigenti, ai lavoratori domestici.

Il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo nel limite corrispondente al reddito di cittadinanza a cui il beneficiario ha diritto al momento dell’assunzione con un tetto massimo mensile di 780 euro, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso.

Il diritto agli incentivi di cui si tratta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni da parte del datore di lavoro:

  • realizzare un incremento occupazionale;
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume;
  • rispetto della normativa sul collocamento dei disabili.
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva – DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

L’esonero può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che abbiano provveduto a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL la disponibilità dei posti vacanti.