La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Finanziaria 2023), all’art. 1 c. da 107 a 109 ha ridefinito la possibilità di rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti da parte di persone fisiche non in regime d’impresa, da società semplici, da associazioni professionali o da enti non commerciali.

La rideterminazione del costo di acquisto riguarda i seguenti beni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o enfiteusi al 1.1.2023:

  • Terreni agricoli o edificabili;
  • Partecipazioni qualificate o non qualificate relative sia a società quotate in mercati regolamentati che non.

L’applicazione della rivalutazione è subordinata al versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota prevista del 16% e alla redazione di una perizia di stima asseverata, entro il 15.11.2023.

  1. Rivalutazione dei terreni

Per quanto riguarda la rivalutazione dei terreni, si preme evidenziare le seguenti particolarità:

  • Il nuovo costo viene utilizzato per il calcolo della plusvalenza secondo l’art. 67 del TUIR;
  • E’ possibile effettuare l’asseveramento della perizia di stima in un momento successivo alla cessione del terreno. Tale previsione è applicabile solamente se la redazione della perizia sia avvenuta anteriormente all’atto di cessione, in quanto il nuovo valore deve risultare nell’atto di trasferimento;
  • Rilevanza della rivalutazione per i terreni successivamente oggetto di esproprio;
  • Utilizzabilità del valore a fini delle imposte di registro e catastali;
  • Facoltà, in caso di più comproprietari, di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva solo per la quota di spettanza ma dopo avere provveduto alla relazione di stima per tutta l’area.

E’ prevista inoltre la possibilità di rivalutare un terreno già oggetto di rivalutazione negli anni precedenti. Il contribuente avrà diritto di scomputare l’imposta già versata dal calcolo della nuova rivalutazione, ovvero chiedere a rimborso quella già versata.

  1. Rivalutazione delle partecipazioni

Come brevemente evidenziato prima, la rivalutazione della partecipazione è applicabile sia in caso di partecipazione qualificata che non qualificata. 

Inoltre viene prevista la possibilità di:

  • Utilizzare il nuovo valore della partecipazione ai fini del calcolo della plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Al contrario, la minusvalenza non avrà rilevanza fiscale;
  • Effettuare una rivalutazione parziale solamente su una quota della partecipazione posseduta;
  • Effettuare una nuova rivalutazione sull’intera partecipazione posseduta, già oggetto di rivalutazione in passato. In tal caso il contribuente potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata o chiederne il rimborso.

Una novità importante introdotta con la Finanziaria 2023 è l’estensione del campo di applicazione della rivalutazione alle partecipazioni relative a società quotate in mercati regolamentati. Inoltre è stato previsto che, a differenza delle partecipazioni non quotate, non è necessario redigere una perizia asseverata di stima in quanto, in luogo del costo rivalutato, per il calcolo dell’imposta da versare verrà utilizzato il valore medio dei prezzi rilevati nel mercato con riferimento al mese di dicembre 2022.

  1. La perizia giurata di stima 

La perizia di stima, che deve essere giurata e depositata presso un Tribunale, giudice di pace o un notaio deve essere effettuata:

  • Per i terreni da parte di un ingegnere, dottore agronomo, agrotecnico, geometra, architetto, perito agrario, industriale edile o da un perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34;
  • Per le partecipazioni da parte di un dottore commercialista, revisore legale dei conti o da un perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.
  1. Il versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta dovuta va versata tramite modello F24 in una delle seguenti modalità:

  • In un unico versamento da effettuare entro il 15.11.2023;
  • In 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15.11.2023. Sulla seconda e terza rata verranno applicati gli interessi del 3%.

I codici tributi da utilizzare sono 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni e 8056 per la rivalutazione dei terreni.

  1. Compilazione del MOD. Redditi

La rivalutazione del terreno / partecipazione dovrà essere indicata nei quadri RM e RT mod. UNICO/2024. Tuttavia l’omessa indicazione non pregiudicherà gli effetti della rivalutazione ma consisterà in una mera violazione formale con sanzione applicabile da 250 € a 2.000 € ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

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