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Flat Tax pensionati

Tra le numerose novità del “DECRETO CRESCITA” dopo la conversione, vi è anche la flat tax per pensionati.

I pensionati che vivono all’estero da almeno cinque anni possono ora beneficiare di una tassazione agevolata se scelgono di trasferire la propria residenza in uno dei Comuni tax free”, cioè Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e che si trovano in una delle seguenti regioni dell’Italia meridionale:

Sicilia – Calabria – Sardegna – Campania – Basilicata – Abruzzo – Molise – Puglia.

Queste pensionati potranno chiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% (anziché l’aliquota ordinaria Irpef a scaglioni) sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.

Tale opzione è valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ed è sempre revocabile, pur rimanendo gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Si decade dall’imposta sostitutiva nei seguenti casi:

  • venir meno dei requisiti richiesti;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli “agevolati”;
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

A seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l’esercizio di una nuova opzione.

Per conoscere la popolazione del Comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, fa fede il dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

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Al via la collaborazione con Finest per il finanziamento dei progetti in Albania

Lunedì 10 giugno 2019– E’ stata firmata oggi la convenzione di collaborazione internazionale tra lo Studio Occari & Garbo Stp Spa e la Società Finanziaria di Promozione e Cooperazione Economica con i Paesi dell’est europeo – Finest Spa.

La convenzione ha lo scopo di rafforzare il gruppo di lavoro per il sostegno finanziario alle imprese del triveneto che investono in Albania, paese in cui lo Studio Occari & Garbo Stp Spa, accreditato come TEM presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è attivo con una delle principali strutture di commercialisti e consulenti specializzati in internazionalizzazione.

Grazie al nuovo accordo, le imprese interessate a sviluppare una propria attività in Albania, che si avvalgono dello Studio Occari & Garbo Stp Spa, potranno beneficiare di una corsia preferenziale per accedere alle forme di finanziamento proposte dalla FINEST.

Ricordiamo che FINEST promuove l’internazionalizzazione delle imprese di qualsiasi dimensione e settore, con stabile o prevalente organizzazione in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige verso 44 Paesi dell’Europa Centro-orientale, Balcani, Russia e Paesi Med.

Sito web aziendale www.occari-garbo.it.

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DECRETO CRESCITA E IMPATRIATI: NOVITA’

Il “Decreto Crescita” ha introdotto rilevanti modifiche al regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati, cioè per coloro che rientreranno in Italia per lavorare almeno due anni e che trasferiranno anche la residenza fiscale nel nostro Paese.

Il nuovo regime agevolato richiede la copresenza di tre condizioni:

  • il lavoratore non deve aver risieduto in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • il lavoratore si deve impegnare a risiedere in Italia per almeno due anni dopo il trasferimento;
  • il lavoratore deve svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Le novità di rilievo, rispetto alla precedente formulazione, sono le seguenti:

  • riduzione dell’imponibilità fiscale del reddito prodotto dopo il rientro in Italia, che passa dal 50 al 30%. L’agevolazione aumenta, infatti, dal 50 al 70%  e resta applicabile per 5 periodi d’imposta a partire da quello in cui si trasferisce la residenza  fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  • la percentuale di esenzione aumenta al 90%, determinando un imponibile pari al 10% del reddito di lavoro, nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia;
  • si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, non più solo a dirigenti o figure di elevata qualificazione o altamente specializzate;
  • l’attività lavorativa  può essere svolta non solo in aziende residenti in Italia o loro controllate, ma anche in multinazionali con sede all’estero;
  • i periodi d’imposta con residenza all’estero richiesti prima del trasferimento in Italia sono ridotti da cinque a due.

Sono stati previsti ulteriori cinque periodi d’imposta con imponibilità al 50% dell’ammontare dei redditi prodotti, in casi particolari come:

  • almeno un figlio minorenne o a carico e acquisto di un immobile residenziale in Italia, anche a nome del coniuge, del convivente o dei figli;
  • almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido;
  • trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

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Quota 100

A cura della dott.ssa Katia Garbo

Da aprile è entrata in vigore la famigerata “Quota 100” che permetterà di andare in pensione anzitempo. Quota 100 è la somma tra l’età anagrafica e gli anni di contributi versati. Se la somma di questi due numeri dà 100, allora si potrà non aspettare i 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia.

La misura ha, però, carattere sperimentale: vale per chi matura i requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021.

Le combinazioni per andare in pensione con Quota 100:

  • 62 anni più 38 di contributi (somma 100);
  • 63 anni più 38 di contributi (somma 101);
  • 64 anni più 38 di contributi (somma 102);
  • 65 anni più 38 di contributi (somma 103);
  • 66 anni più 38 di contributi (somma 104).

La pensione che spetterà con Quota 100 sarà più bassa. Questo per 3 motivi (combinati fra loro):

  • con Quota 100 si va in pensione prima, per cui si versano meno contributi;
  • i contributi versati si rivalutano per meno anni;
  • andando in pensione prima, quest’ultima dovrà essere pagata per più anni.

 

COME PRESENTARE DOMANDA

Tutti i cittadini che sono registrati sul sito dell’Inps – quindi in possesso del Pin dispositivo, delle credenziali Spid o della Carta nazionale dei servizi – possono procedere a inoltrare la domanda autonomamente. In alternativa è possibile rivolgersi ad un Patronato oppure al Contact center dell’Inps.

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ASSEGNI FAMILIARI: NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

A cura della dott.ssa Katia Garbo.

Con la circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019 è cambiata la modalità per richiedere gli assegni familiari: da cartacea è diventata esclusivamente telematica dal 1° aprile 2019 e riguarda tutti i dipendenti del settore privato non agricolo. Ciò significa che, dal 1° aprile 2019, i lavoratori interessati non possono più presentare la domanda cartacea direttamente al datore di lavoro, ma devono presentarla all’INPS esclusivamente attraverso i seguenti canali telematici:

  • On-line: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID o con la Carta Nazionale dei Servizi;
  • tramite Patronato.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, sempre con modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Sono esclusi dalle nuove modalità e pertanto, continueranno a presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende attive nel settore agricolo.

Le domande cartacee in corso e quelle presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019 hanno validità fino al 30 giugno di quest’anno.

La motivazione di questa novità è duplice: garantire un maggior rispetto della privacy dei lavoratori dipendenti e garantire il corretto calcolo dell’importo spettante.

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Exit Tax per le società che si trasferiscono all’estero. Le principali novità.

A cura del Dott. Diego Occari.

Per mezzo del D.lgs. n. 142/2018 viene modificato l’art. 166 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che individua i casi in cui i trasferimenti di società all’estero sono sottoposti ad imposizione IRES o IRPEF, in quanto eventi realizzativi di plusvalenze.

In particolare, a mente del nuovo testo normativo, la c.d. “Exit Tax” trova applicazione:

  • al caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società o impresa italiana;
  • alle fattispecie di fusione, scissione o incorporazione transnazionale di società residente in Italia con branch all’estero o di conferimento della branch estera in società non residente in Italia;
  • nei casi, in generale, di trasferimento all’estero di stabili organizzazioni, di aziende o di rami di azienda italiani.

In ogni caso resta confermato che la “Exit tax” non trova applicazione quando i beni dell’impresa o della società che si trasferiscono all’estero confluiscono in una stabile organizzazione in Italia.

Vediamo dunque alcuni casi per capire quando può applicarsi o meno l’exit tax:

  1. una società italiana sposta la propria sede legale nel Regno Unito (a Londra), al fine di poter operare più efficientemente nei mercati internazionali e beneficiare del diritto societario inglese, che è più snello ed efficiente e ad esempio non richiede l’obbligo di revisione legale per le microimprese. Al tempo stesso la società, pur avendo trasferito a Londra la propria sede legale, mantiene in Italia una sede fissa di affari, con uffici e personale, e quindi tutta l’azienda resta di fatto in Italia come stabile organizzazione. In tal caso, la exit tax non troverà applicazione (tranne che per i beni che materialmente dovessero essere trasferiti a Londra).
  2. una società italiana di ingegneria viene incorporata, mediante fusione transfrontaliera, in una società di ingegneria rumena, e mantiene però in Italia una stabile organizzazione in cui confluisce l’intera azienda (uffici e personale). Anche in tal caso, non essendo trasferito nulla al di fuori dello Stato, non si applica l’exit tax.

Particolare attenzione però va prestata nei seguenti casi:

  • caso in cui una società italiana si trasferisce all’estero ed aveva branch estere (stabili organizzazioni in altri paesi), perché in tal caso la stabile organizzazione estera va assoggettata alla exit tax;
  • caso di società italiana che detiene partecipazioni estere e che non confluiscono in una stabile organizzazione italiana a seguito del trasferimento all’estero della società. Anche in tal caso la exit tax trova applicazione.

In tale impianto di tassazione, va segnalato che le principali novità sono le seguenti:

  1. applicazione della exit tax sulle plusvalenze determinate non più in base al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, ma in base al valore di mercato individuato dalle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento;
  2. riduzione fino ad un massimo di 5 rate della possibilità di pagare ratealmente l’imposta;
  3. eliminazione della facoltà di ottenere l’opzione per la sospensione del versamento delle imposte.

Se state pensando di trasferire all’estero la sede legale della vostra società o della vostra impresa, è importante studiare bene prima l’operazione in termini di impatto fiscale. Al fine di evitare l’emersione di plusvalenze tassate e di rischi per la società.

Il nostro dipartimento di fiscalità internazionale, attraverso il Prime Advisory Network è attivo su oltre 60 paesi, e vi può aiutare a gestire in efficienza tali delicate fasi della vita dell’impresa.

Per maggiori informazioni chiamate senza impegno lo Studio Occari & Garbo Stp Spa allo 02 87197407 o scrivete a studio@occari-garbo.it.

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Reddito di cittadinanza

A partire dal 6 marzo 2019 è possibile inviare le domande per ottenere, a seguito della verifica dei requisiti necessari, il nuovo beneficio economico.

Le domande possono essere inoltrate online sul sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it (se in possesso delle credenziali Spid) oppure presentate recandosi alle Poste o ancora, compilate con l’ausilio di Caf e Patronati. Se si vuole ottenere il Reddito di Cittadinanza ad aprile, mese di partenza della nuova misura, è necessario presentare la propria domanda dal 6 al 31 marzo 2019.

Le informazioni contenute nella domanda, una volta trasmessa, verranno comunicate all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’Istituto poi, entro i successivi 5 giorni, verificherà il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconoscerà il beneficio che sarà erogato da aprile attraverso la RdCCard. La Carta RdC  è una carta prepagata delle Poste, simile a un bancomat, utile per pagare bollette, affitti, mutuo e per acquistare beni di prima necessità. Sarà possibile effettuare prelievi per un massimo di 100 euro al mese (l’importo cresce sulla base della composizione del nucleo familiare).

I requisiti per chiedere il Reddito di Cittadinanza:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure essere cittadini di uno Stato membro UE. È riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in maniera continuativa;
  • avere un ISEE inferiore a 9.360€;
  • avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
  • avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
  • avere un reddito familiare non superiore a 6000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto.
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Le principali novità in materia di lavoro

A cura della dott.ssa Katia Garbo.

Con l’approvazione in data 30.12.2018 della legge n. 145 si è definitivamente concluso l’iter legislativo riguardante la nuova legge di bilancio, portando alla definizione della c.d. “Finanziaria 2019” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°302 il giorno 31.12.2018).

Ecco le principali novità in materia di diritto del lavoro:

BONUS ECCELLENZE 

L’art. 50 prevede un anno di esonero dal versamento dei contributi Inps fino a 8 mila euro, a chi  assume giovani laureati under 30 o dottori di ricerca under 34 con carriere universitarie eccellenti.

Il  bonus opererà soltanto per l’anno 2019 sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a  part-time, nonché sulle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Tale incentivo  non si applica ai datori di lavoro domestico, né spetta ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti  l’assunzione con l’incentivo, hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva dove s’intende procedere all’assunzione agevolata. 

PENSIONI E REDDITO DI CITTADINANZA 

Dagli iniziali 10 miliardi si passa a 7,1 miliardi compresi i soldi destinati ai centri per l’impiego. Il contributo mensile di 780 € potrà crescere in base alla composizione della famiglia. Vi sarà l’obbligo di frequentare corsi di formazione e di accettare una delle prime tre offerte di lavoro.
Quota 100 è stata rivista al ribasso: 2,7 miliardi in meno per la misura, cui restano destinati 6 miliardi di euro. Entrambe le misure dovrebbero partire il prossimo mese di aprile. 

BONUS ASSUNZIONI AL MEZZOGIORNO 

Confermato anche lo stanziamento di 500 milioni di euro, negli anni 2019 e 2020, per il finanziamento del bonus assunzioni per il Mezzogiorno. E’ prevista, infatti, la decontribuzione al 100% per chi assume al Sud giovani under 35 o con più di 35 anni, ma disoccupati da almeno sei mesi. Prevista anche la proroga dell’esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità elevandolo dal 50% al 100% per le categorie sopracitate. 

INAIL – RIDUZIONE TARIFFE PREMI 

Approvata una riduzione delle tariffe Inail per un costo pari a 410 milioni nel 2019, 525 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021. 

CONGEDO MATERNITA’ E PATERNITA’ 

Il “pacchetto famiglia” prevede che le future mamme possano scegliere di lavorare fino al nono mese di gravidanza (con il nullaosta del medico) per poter usufruire dei cinque mesi di congedo di maternità interamente dopo la nascita del bebè.Viene confermato il congedo di paternità e allungato, rispetto al 2018, di un giorno. Entro cinque mesi dalla nascita, i neopapà potranno, pertanto, usufruire del “5+1”, ossia cinque giorni ai quali, a determinate condizioni, se ne potrà aggiungere un sesto che verrà detratto da quelli previsti per le mamme. 

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NOVITA’ IN TEMA DI CONGEDO DI MATENITA’

A cura della dott.ssa Katia Garbo

La legge di Bilancio 2019, a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 16 del DPR n. 151 del 2001 dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 4 dicembre, porterà anche novità in tema di congedo di maternità.

Se l’emendamento alla Legge di Bilancio 2019 dovesse ottenere l’approvazione definitiva, sarà possibile per le donne scegliere di lavorare fino al nono mese compreso di gravidanza e di fermarsi per cinque mesi dopo il parto. Quindi se la salute lo consentirà, la dipendente potrà continuare a lavorare fino al giorno del parto fruendo successivamente di tutti i cinque mesi di congedo.

Saranno il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente in materia di sicurezza sul lavoro ad attestare che la decisione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.

Naturalmente questo sistema si pone come alternativo al normale periodo di congedo previsto per legge, che stabilisce l’obbligo di astenersi da lavoro due mesi prima.

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Le principali novità di lavoro previste nel disegno di legge per il bilancio 2019

A cura della dott.ssa Katia Garbo

Il Governo ha presentato al Parlamento il testo del disegno di legge per il bilancio 2019. Nel testo sono presenti novità che interessano anche il mondo del lavoro.

Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza intende garantire il diritto al lavoro e alla libera scelta dell’impiego attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione.

Per il reddito di cittadinanza si prevede la costituzione del “Fondo per il reddito di cittadinanza” che verrà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 9 miliardi di euro a partire dal 2019. Per la relativa regolamentazione, si rinvia ad appositi provvedimenti normativi d’attuazione.

Il reddito di cittadinanza ingloberà il reddito di inclusione e forse anche la NASpI, la DIS-COLL e l’assegno di ricollocazione. Fino alla data di entrata in vigore del reddito di cittadinanza continueranno ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (REI).

Bonus occupazione giovani eccellenze

Per i datori di lavoro che assumono nel 2019, con contratto a tempo indeterminato, laureati o dottori di ricerca, è previsto un incentivo sotto forma di esonero dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi nel limite di € 8.000 per ogni assunzione.

Agevolazioni Regioni del Mezzogiorno

Si allarga la platea dei beneficiari delle agevolazioni. Attualmente le agevolazioni sono destinate ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti o disponibili a stabilirsi nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e a neo imprese già costituite negli stessi luoghi da giovani imprenditori dopo il 21 giugno 2017. Una volta approvata la legge di Bilancio 2019, tra i beneficiari rientreranno i soggetti di età inferiore ai 46 anni e le agevolazioni saranno accessibili anche ai liberi professionisti, sempre residenti o pronti a trasferirsi nei suddetti territori.

Si precisa che il testo definitivo della Legge di Bilancio 2019 dovrà esser approvato dal Parlamento entro la scadenza di dicembre e soltanto allora sarà possibile conoscere con precisione tutte le misure ufficiali che partiranno dal prossimo gennaio.