A cura della dott.ssa Katia Garbo

Il 3 aprile 2018 è entrato in vigore l’assegno di ricollocazione, cioè un contributo in denaro, stanziato dallo Stato, a favore dei disoccupati, per finanziare programmi di formazione professionale che li aiuteranno a trovare un nuovo impiego e a reinserirsi nel mondo produttivo. Il  nuovo assegno di ricollocazione va a beneficio di ex-lavoratori dipendenti disoccupati da più di 4 mesi, che beneficiano del sussidio Naspi.

La richiesta dell’assegno è volontaria e il lavoratore può presentarla sul portale internet Anpal.gov.it  o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo liberamente l’agenzia o l’ente di formazione. Il Centro per l’impiego, entro 15 giorni, deve decidere se rilasciare o meno l’assegno, dopo le verifiche. Se la domanda viene accettata, si deve elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve partecipare agli incontri concordati e deve accettare le offerte congrue di lavoro ricevute. Se rifiuta può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.

L’assegno di ricollocazione va da mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Da 500 a 2.500 euro se firma un contratto a termine di almeno 6 mesi.

L’entità dell’assegno varia anche a seconda della difficoltà di reinserimento occupazionale dell’interessato, stabilita nella fase di profilazione. Si tiene conto, tra l’altro, di età, sesso, livello di istruzione, collocazione geografica, precedente esperienza lavorativa.

L’importo dell’assegno non viene erogato alla persona disoccupata, ma al soggetto che prende in carico il lavoratore; viene corrisposto solamente a risultato occupazionale acquisito, cioè alla firma del contratto subordinato.